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Statuto

STATUTO dell’Organizzazione di Volontariato Dalla Parte dei Bambini ODV”

Titolo I

Denominazione – Sede – Durata

Articolo 1

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: “Dalla Parte dei Bambini - ODV”, associazione per la promozione dell’affidamento e dell’adozione, (nel seguito Associazione) con sede legale nel Comune di Piacenza, Via Primo Maggio 62.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Titolo II

Scopi dell’Associazione

Articolo 2

L’Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate  a:

  • (a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  • (d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • (q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  • (r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  • (w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

  • promuovere lo sviluppo e la crescita del volontariato ai fini di solidarietà fra famiglie;
  • promuovere la famiglia come luogo di accoglienza e d'apertura in riferimento all'adozione e all'affidamento;
  • favorire l'equilibrato sviluppo del minore, accolto temporaneamente o permanentemente in nuovi ambienti familiari;
  • sensibilizzare l'opinione pubblica sulla importanza delle predette finalità.
  • svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Titolo III

Patrimonio, risorse, esercizi sociali

Articolo 3

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  1. beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
  2. fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. erogazioni

Il fondo comune, costituito da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Articolo 4

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il Consiglio Direttivo fissa le quote annuali che i soci debbono pagare entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 5

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione e messo a disposizione di tutti gli associati per la consultazione all’atto della convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I bilanci devono essere disponibili per la consultazione anche in formato elettronico.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell’ambito del rendiconto annuale il consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell’art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Titolo IV

Soci

Articolo 6

All’Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguirne gli scopi e di sottostare al presente statuto. Possono essere membri dell’Associazione sia persone fisiche maggiorenni sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Il numero degli aderenti è illimitato.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’Associazione si propone.

La partecipazione agli eventi statutari di soggetti diversi dalle persone fisiche è in capo al rappresentante legale della stessa o da un suo rappresentante.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Articolo 7

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno a perseguire le finalità dell’Associazione, ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La domanda di adesione di soggetti diversi dalle persone fisiche dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

Articolo 8

La qualità di socio si perde:

  • per decesso;
  • per recesso;
  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa
    • per 1 anno consecutivo e trascorsi 3 mesi dal sollecito
  • per esclusione:
  • per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  • per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

La decadenza per mancato versamento della quota associativa trascorso il periodo di sollecito è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione.

Il recesso, la decadenza e l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro soci.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 9

I soci hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione,
  • partecipare alle Assemblee dei soci,
  • godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
  • prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione
  • versare la quota associativa di cui ai precedenti articoli;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Titolo V

Organi sociali

Articolo 10

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Le cariche sociali vengono svolte gratuitamente.

Articolo 11

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione. All’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati (persone fisiche e non) in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. I soggetti non persone fisiche partecipano alle assemblee nella persona del rappresentante legale, un suo delegato o mandatario.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato può rappresentare con delega non più di 3 soci.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Articolo 12

L’Assemblea Ordinaria:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
  • delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante socio non ammesso;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
  • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 13

L’Assemblea Straordinaria:

  • delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo

è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decade dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea immediatamente successiva; nel caso in cui il Consiglio Direttivo non può provvedere al reintegro, l’Assemblea provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. Il nuovo componente rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo:

  • nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone bilancio o rendiconto;
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano dei presenti.

Il Consiglio Direttivo   è convocato con comunicazione scritta in forma cartacea e/o informatica da spedirsi 3 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Al Consiglio Direttivo possono essere cooptati, senza diritto di voto, soci incaricati della gestione di attività e o settori dell’Associazione.

I verbali di ogni seduta del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 16

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo; non può assumere la carica per più di 3 mandati consecutivi.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ha il compito di presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e l’assemblea dei soci, ne stabilisce l’ordine del giorno e coordina l’attività dell’Associazione. Compie tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell’Associazione ed esercita tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, nonché quelli a lui delegati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall’organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Titolo VI

Disposizioni finali

Articolo 17

Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi medesime finalità, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Articolo 18

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

 

Statuto approvato dall'Assemblea Straodinaria del 20 maggio 2019

Presidente assemblea: Enrica Pavesi
Segretario assemblea: Mario De Monti

Aggiornamento 18 novembre 2021

Con delibera Consigio Direttivo del 11 novembre 2021, in conformità con l'Art. 1 dello statuto  dal 18 novmbre 2021 (comunicazione ag. entrate) la sede dell'associazione è fissata in Via Primo Maggio, 62 29121 Piacenza